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Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495352 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Compagnie portuali - Regolamenti - Natura di atti amministrativi - Esclusione - Difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo - Influenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495352-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE

I regolamenti delle compagnie portuali, anche se sottoposti ad approvazione della pubblica autorità, non hanno carattere di atti amministrativi ma restano atti interni di soggetti privati aventi natura di società cooperative di lavoro, la cui validità ed efficacia non è influenzata dalla loro eventuale difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo, che se può legittimare interventi repressivi della pubblica autorità, per il mancato rispetto dell'obbligo della compagnia di uniformarsi alle suddette prescrizioni, non incide direttamente ed immediatamente sugli atti negoziali privati.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 108, Cod. Navig. art. 170, DPR 15/05/1952 num. 328 art. 188, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)