Sez. 6, Sentenza n. 9872 del 27/02/1974 Ud. (dep. 13/12/1974) Rv. 128798 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA ANCHE NEL CASO CHE PRECEDA LA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA ANCHE NEL CASO CHE PRECEDA LA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - CONDIZIONI.*
La indicazione del domicilio reale fatta dall'imputato al momento della sua scarcerazione, ancorche impropriamente denominata elezione di domicilio, va intesa come semplice dichiarazione di domicilio, valida agli effetti della imposizione dell'Obbligo della residenza; come tale essa e inidonea a determinare la inefficacia della eventuale precedente elezione, che spiega i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento fino al momento della sua revoca nelle forme di cui all'art 171 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)