Sez. 5 - , Ordinanza n. 24703 del 17/08/2023 (Rv. 668846 - 01)
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) IVA | Determinazione dei poteri del consorzio - Esame dello statuto e dell’atto costitutivo da parte del giudice - Spendita del nome dei consorziati - Assenza di indicazioni sui poteri nello statuto e nell’atto costitutivo - Complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE - In genere.
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) IVA
Ai fini dell'imposizione IVA e per determinare se un consorzio agisce, nei rapporti con i terzi, in rappresentanza o meno dei consorziati, il giudice deve innanzitutto verificare se l'atto costitutivo e lo statuto prevedono la spendita del nome dei consorziati, i quali, in tal caso, rivestono la qualifica di soggetti passivi dell'imposta ai sensi degli artt. 3 e 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972; nel silenzio di atto costitutivo e statuto, invece, occorre prendere in esame i singoli negozi a cui ha partecipato il consorzio allo scopo di individuare i poteri concretamente esercitati, in base ad un complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti e tenendo conto del comportamento del consorzio e dei consorziati anche sui piani civilistico e fiscale.
Cod. Civ. art. 2615, Cod. Civ. art. 1705, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)