Sez. 5 - , Sentenza n. 25518 del 12/11/2020 (Rv. 659558 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RISCOSSIONE COATTIVA | Iva - Consorzio - Ripartizione costi e ricavi tra i consorziati.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RISCOSSIONE COATTIVA
In materia di Iva, se il consorzio acquisisce ed esegue una commessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commerciale e a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati, che, per converso, dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spese di gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste -; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)