Sez. 5 - , Sentenza n. 13360 del 17/05/2019 (Rv. 653867 - 01)
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenti obblighi di fatturazione.
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, sicché le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)