Sez. 3, Sentenza n. 6067 del 18/12/1978 (Rv. 395885 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA - CONTESTUALE DEPOSITO DEI DOCUMENTI - ONERE DEL CREDITORE ISTANTE - OMESSO DEPOSITO - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA - CONTESTUALE DEPOSITO DEI DOCUMENTI - ONERE DEL CREDITORE ISTANTE - OMESSO DEPOSITO - CONSEGUENZE.*
Il deposito dei documenti che, a norma del capoverso dell'art 567 cod proc civ, debbono accompagnare l'istanza di vendita, costituisce un Onere del creditore per l'ulteriore svolgimento del processo esecutivo, e, pertanto, la Mancanza di tale adempimento non comporta l'improcedibilita dell'istanza di vendita, ma produce soltanto la quiescenza della procedura d'espropriazione, che riprende il suo corso, non appena avvenga il suddetto deposito; tuttavia il debitore puo proporre istanza al giudice dell'esecuzione, perche, dopo avere concesso al creditore un termine per il deposito, pronunci il rigetto dell'istanza di vendita nella perdurante inattivita del creditore stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)