Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 10/03/1990 (Rv. 465834 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA - MANCATO DEPOSITO DEI DOCUMENTI PRESCRITTI - ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UN TERMINE AL CREDITORE PER IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI - EFFETTI - QUIESCENZA DELLA PROCEDURA.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA - MANCATO DEPOSITO DEI DOCUMENTI PRESCRITTI - ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UN TERMINE AL CREDITORE PER IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI - EFFETTI - QUIESCENZA DELLA PROCEDURA.*
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare che fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita, avendo natura preparatoria e di atto di direzione del processo, non è impugnabile, con l'opposizione agli Atti esecutivi, per il mancato corredo della relativa istanza con i documenti indicati dall'art. 567 cod. proc. civ., da parte del debitore, che in Sede di osservazioni a norma dell'art. 569 può sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente quiescenza della procedura sino alla produzione od integrazione della predetta documentazione. (V 1550/88, mass n 457618; (V 6067/78, mass n 395885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)