Sez. 1, Sentenza n. 17840 del 13/12/2002 (Rv. 559233 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Prezzo della cessione - Computo ai fini della decorrenza degli interessi compensativi - Momento rilevante - Della stipulazione del contratto di cessione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria costituisce un negozio traslativo, inserito nel procedimento espropriativo, avente struttura, forma e contenuto disciplinati dalle norme di diritto privato, sicché la stessa si perfeziona solo con il consenso delle parti in ordine all'immediato trasferimento dell'immobile all'espropriante, peraltro manifestato con il procedimento e le formalità previsti dalle norme sull'evidenza pubblica, e solo da questo momento sorge il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo; ne consegue che, ove non ricorrano i presupposti e le condizioni cui l'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 subordina il pagamento immediato dell'indennizzo ancor prima della conclusione del contratto di cessione dell'immobile, il privato non può, anteriormente a tale momento, pretendere il pagamento degli interessi compensativi sull'indennizzo medesimo, neppure in conseguenza di un atto di messa in mora, salva restando la facoltà di esperire gli opportuni mezzi di tutela nelle ipotesi in cui la cessione non venga stipulata o venga ritardata in conseguenza di abusi ovvero di malfunzionamento degli organi amministrativi.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)