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Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015 (Rv. 635593 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Patto tra avvocato e cliente in ordine al compenso professionale - Prova testimoniale - Divieti ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore alla sostituzione dell'art. 2233, terzo comma, cod. civ., ad opera dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 223 del 2006.
Stato
decisa il 2015-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635593-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

È ammissibile la prova per testimoni avente per oggetto il patto intervenuto tra un avvocato ed il proprio cliente al fine di stabilire il compenso professionale in misura diversa da quella determinabile secondo le tariffe (nel regime anteriore all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile "ratione temporis"), atteso che la nozione di "documento", alla quale fanno riferimento i divieti della prova testimoniale previsti dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole dimostrare con i testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 3, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)