Sez. 4, Sentenza n. 1749 del 19/11/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 167998 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONFERMA DELLA CONDANNA DELL'IMPUTATO - RIGETTO DELLA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONFERMA DELLA CONDANNA DELL'IMPUTATO - RIGETTO DELLA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
Quando nel giudizio di secondo grado la parte civile è intervenuta per resistere all'impugnazione proposta dall'imputato con riferimento alla sua responsabilità penale e detto giudizio si sia concluso con la conferma di detta responsabilità, lo imputato deve considerarsi soccombente e come tale va condannato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, anche se nello stesso giudizio questa parte abbia chiesto, con esito negativo, la esclusione del suo apporto colposo al verificarsi dell'evento ovvero una diversa percentuale dell'entità di esso. (V mass n 160233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)