Sez. 5 - , Sentenza n. 11401 del 30/04/2019 (Rv. 653718 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI | Imposta sulle donazioni - Mandato senza rappresentanza per la vendita dell'immobile - Trasferimento del bene al mandatario - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero, qualora il mandato non possa essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 53 com. 1, Cod. Civ. art. 1719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)