Sez. 5 - , Ordinanza n. 31445 del 05/12/2018 (Rv. 652134 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle successioni e donazioni - "Trust" - Imponibilità - Presupposti e limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Poiché l'imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Costituzione art. 53, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2, Legge 24/11/2006 num. 286, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 77, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)