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Sez. 5 - , Sentenza n. 29507 del 24/12/2020 (Rv. 659973 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Conferimento di beni e rapporti in un “trust” - Intestazione formale in capo al “trustee” in qualità di rappresentante del “trust” - Esclusione - Presupposto impositivo - Accrescimento patrimoniale - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659973-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'istituzione di un "trust" ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del "trustee", che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Costituzione art. 53, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)