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Sez. 6, Sentenza n. 2115 del 24/01/1995 Ud. (dep. 28/02/1995) Rv. 200558 - 01

Stupefacenti - In genere | Attenuante speciale per la collaborazione - Elementi idonei ad integrarla - Indicazione - Fattispecie: quantità modesta di droga.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200558-01

Stupefacenti - In genere

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che il contributo dell'interessato abbia una duplice valenza: egli deve anzitutto evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori e deve inoltre - avendo il termine "anche", usato dalla norma, valore aggiuntivo - aiutare concretamente l'autorità di polizia giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, facendo in ogni caso tutto quanto in suo potere per interrompere il circuito di distribuzione della droga. (Nella specie l'applicazione dell'attenuante è stata esclusa in quanto il prevenuto aveva fatto rinvenire, senza peraltro fornire ulteriori informazioni di cui certamente disponeva, una quantità di stupefacente che non poteva essere considerata rilevante né in concreto né in astratto, corrispondendo ad una percentuale modesta dell'intero quantitativo di cui il medesimo era in possesso).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)