Sez. 4, Sentenza n. 1072 del 09/05/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208533 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale per la collaborazione - Elementi idonei ad integrarla - Concreta efficacia - Fattispecie: rafforzamento del quadro probatorio già delineato - Attenuante - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale, di cui all'art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309 del 1990, occorre che la collaborazione del responsabile sia concretamente efficace per l'interruzione dell'attività delittuosa o per la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti: che, cioè, per un verso, il collaborante faccia a tal fine tutto quanto in suo potere e, per altro verso, che la collaborazione non si limiti a rafforzare il quadro probatorio nei confronti di soggetti già identificati o ad individuare soggetti con un ruolo secondario nell'organizzazione e quindi inidonei ad interromperne l'attività delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato correttamente esclusa l'attenuante a favore di imputati che si erano limitati a formulare accuse nei confronti di persone già sottoposte ad indagini e a rafforzare un quadro probatorio già delineato sufficientemente)
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)