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Sez. 4, Sentenza n. 2143 del 22/11/1996 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207264 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante speciale per la collaborazione - Elementi idonei ad integrarla - Concreto contributo - Fattispecie: quantità rilevante di droga.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207264-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è integrata dal dato oggettivo dell'aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa: concretezza che si misura anche, e soprattutto, con l'impoverimento del mercato, sicché non è necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza. (Nella specie l'attenuante è stata riconosciuta ad uno spacciatore che aveva permesso il ritrovamento di circa un chilogrammo di cocaina, pari a circa 6.000 "dosi di medie giornaliere").

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)