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Sez. 5 - , Sentenza n. 48241 del 04/11/2019 Ud. (dep. 27/11/2019) Rv. 277427 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Detenzione ad uso personale di un documento falso – Integrazione del delitto di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen. – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277427-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benchè quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis, Cod. Pen. art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)