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Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273303 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di un documento di identità falso con foto dell'imputato - Configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273303-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)