Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014 Cc. (dep. 04/02/2015) Rv. 262221 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Concorso nella contraffazione del falso passaporto posseduto - Integrazione del reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen. e non di quello di cui al comma primo dello stesso articolo - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)