Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 19/06/1974 (Rv. 370009 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI PREVISTI DALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - NATURA - PRESUNZIONE D'IMPUTABILITA DEL RITARDO AL CONTRIBUENTE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO STESSO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI PREVISTI DALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - NATURA - PRESUNZIONE D'IMPUTABILITA DEL RITARDO AL CONTRIBUENTE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO STESSO.*
Gli interessi sul tributo complementare, istituiti dalla legge 25 gennaio 1961 n 29, per il caso di ritardata tassazione, non integrano una sanzione per la colpevole infedelta della denunzia fiscale, ma interessi moratori, la cui imposizione trae il suo fondamento del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, rispetto alla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale. Pertanto, affinche insorga l'Obbligo di pagare i detti interessi, non occorre provare l'illecito del contribuente, come causa della incompleta liquidazione dell'imposta, ma, secondo i principi generali, incombe, invece, allo stesso obbligato vincere la presunzione legale d'imputabilita al debitore del ritardo nell'adempimento, dimostrando che questo non e dipeso da una causa a lui imputabile. Da tanto consegue che, in Sede di tassazione degli Atti di trasferimento a titolo oneroso, e legittima l'applicazione degli interessi moratori retroattivi sull'imposta complementare di registro, ove il contribuente non provi che la divergenza fra il prezzo o il corrispettivo denunziato ed il valore accertato dall'ufficio in Sede di revisione, non e derivato da un fatto a lui imputabile. (Conf 1397'73, mass n 364075; 2695'72, mass n 360333; (V 2804'73, mass n 366366).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)