Sez. L, Sentenza n. 3135 del 04/04/1996 (Rv. 496796 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Indennità di carovita - Disposizioni escludenti il relativo diritto per i soggetti fruenti di trattamento analogo - Soggetto in godimento dell'indennità integrativa speciale sulla pensione - Principio relativo al riconoscimento d'ufficio di tale voce - Applicabilità anche in ipotesi di ripristino dell'indennità integrativa speciale ex Corte Cost. n. 566 del 1989 - Diritto di opzione per l'indennità integrativa - Esclusione - Fattispecie disciplinata dalla normativa antecedente il d.P.R. n. 260 del 1992.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il principio secondo cui l'indennità integrativa speciale su stipendi o pensioni dei pubblici impiegati va concessa d'ufficio e non a domanda si applica anche al ripristino del godimento di tale emolumento in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, di cui a Corte Cost. n. 566 del 1989, dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione del beneficio nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, e quindi può assumere solo una funzione sollecitatoria la domanda allo scopo prevista da una circolare ministeriale. Conseguentemente, in relazione alle disposizioni degli accordi nazionali sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che escludono dal godimento dell'indennità di carovita i medici che di fatto già godano di un istituto analogo, non rileva che il medico, a cui favore sia stato ripristinato d'ufficio il godimento in sede pensionistica dell'indennità integrativa speciale, non abbia richiesto tale ripristino, né è configurabile un suo diritto di opzione a favore dell'indennità di carovita. (Nella specie la S.C. - con riferimento alla disciplina anteriore al d.P.R. 13 marzo 1992 n. 260, che, modificando l'art. 41 del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, ha previsto il diritto dei medici godenti di indennità integrativa in sede pensionistica di ricevere una somma pari all'eventuale maggiore importo dell'indennità di carovita - ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto a medico titolare di pensione non statale erogata dal Ministero del Tesoro la facoltà di optare per l'indennità di carovita).
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 com. 5 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 260, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)