Sez. L, Sentenza n. 10522 del 25/10/1997 (Rv. 509261 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Ripristino ex Corte Cost. n. 566 del 1989 dell'indennità integrativa speciale a favore di pensionati prestanti opera retribuita a favore di Pubbliche Amministrazioni - Operatività "ipso iure" - Conseguenze sul diritto all'indennità di carovita prevista a favore dei medici convenzionati della medicina generale - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
A seguito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione dell'erogazione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni - sentenza che si applica anche nei confronti dei medici operanti in regime di convenzione a favore delle Unità sanitarie locali - il ripristino di detta indennità andava eseguita d'ufficio a favore di tutti i pensionati interessati, considerato, da un lato, che è mancata l'indicazione da parte del legislatore - al quale la sentenza citata aveva sollecitato tale adempimento - del limite dell'emolumento di attività oltre al quale la sospensione della predetta indennità possa ritenersi legittima, e, dall'altro, che, per regola generale (art. 2, ottavo comma, legge 27 maggio 1959 n. 324), l'indennità integrativa speciale su stipendi o pensioni dei pubblici impiegati va concessa d'ufficio e non a domanda. Ne consegue che, in relazione alle disposizioni dell'Accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale approvato con d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 che escludono dal godimento dell'indennità di carovita i medici che di fatto già godano di un istituto analogo, non rileva che il ripristino in questione non sia stato richiesto dal medico né che di fatto ancora non sia avvenuto. (Nella specie la suprema corte ha annullato la decisione impugnata di reiezione delle richieste del medico convenzionato usufruente di un trattamento pensionistico solo nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non aveva preso in considerazione la domanda subordinata di riconoscimento della quota di carovita eccedente l'indennità integrativa speciale, a norma dell'Accordo integrativo approvato con d.P.R. 13 marzo 1992 n. 260).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1959 num. 324 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 com. 5 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)