Sez. L, Sentenza n. 11872 del 07/11/1991 (Rv. 474536 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Accordi nazionali disciplinanti l'attività delle USL - Previsione della non spettanza delle quote mensili di carovita per i medici convenzionati, fruitori dei meccanismi di indicizzazione della retribuzione - Conseguenze - Godimento di una pensione con indennità integrativa speciale, sia pure "contra legem" - Diritto a dette quote - Esclusione - Cessazione in concreto dell'erogazione di detta indennità - Effetti.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
A differenza dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - che esclude l'indennità integrativa speciale per i pensionati dello Stato, che prestino opera retribuita presso lo Stato stesso o altre amministrazioni o enti pubblici, per il solo fatto di tale prestazione ed indipendentemente dalla circostanza che la stessa assicuri la fruizione di meccanismi di indicizzazione della relativa retribuzione - gli accordi nazionali che disciplinano l'attività delle U.S.L. prevedono che le quote mensili di carovita non spettano ai medici convenzionati che di fatto godono dell'operatività di meccanismi siffatti. Ne consegue che dette quote non competono a tali professionisti allorché gli stessi fruiscono di una pensione sulla quale sia stata comunque corrisposta l'indennità integrativa speciale e per tutto il periodo durante il quale è avvenuta, sia pure "contra legem", l'erogazione di questa; mentre il diritto alla percezione delle quote medesime insorge solo nel momento in cui tale corresponsione sia di fatto venuta meno.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)