diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 184 del 10/01/1966 (Rv. 320352 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - CREDITO FUTURO.*
Stato
decisa il 1966-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320352-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - CREDITO FUTURO.*

La natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa, altresi, che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, cosi, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)