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Sez. 3, Sentenza n. 8333 del 19/06/2001 (Rv. 547576 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE | Condizioni - Credito futuro - Efficacia meramente obbligatoria - Conseguenze - Effetto reale della cessione - Esistenza del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2001-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547576-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra i contraenti, ma non importa, altresì, che al perfezionamento del contratto consegua, "ipso facto", il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Nel caso di cessione di un credito futuro, pertanto, il trasferimento del credito al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, prima di tale data, la cessione, pur perfetta, è destinata ad esplicare, "inter partes", efficacia meramente obbligatoria. (Principio affermato in tema di crediti vantati da produttori agricoli nei confronti dell'AIMA: la S.C., dopo aver premesso che il credito "de quo", oltre ad essere futuro, era altresì da ritenersi condizionale - non essendone certa la venuta ad esistenza -, ha escluso che tali circostanze potessero comportarne l'incedibilità, attesa l'efficacia esclusivamente obbligatoria della cessione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)