Sez. 3, Sentenza n. 389 del 11/01/2007 (Rv. 595599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Sentenza di merito - Motivazione - Pluralità di ragioni poste a fondamento della decisione - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa. (Nella specie, parte ricorrente aveva censurato la mancata ammissione della prova testimoniale sotto il profilo dell'inosservanza delle norme poste dagli artt. 2721, 2724 e 2726 del codice civile, ma non l'inammissibilità dichiarata dal giudice di merito anche perché la prova non era stata articolata per capi separati e specifici).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)