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Sez. L, Sentenza n. 817 del 27/01/1998 (Rv. 511985 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Prestazioni previdenziali - Erogazione parziale del trattamento dovuto - Quota residua - Nuovo diritto - Insussistenza - Diverso regime prescrizionale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di conguaglio dell'indennità premio di servizio INADEL dovuto per l'inefficacia dell'opzione per il trattamento dell'ente di provenienza.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511985-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L.

L'erogazione del trattamento previdenziale in misura non corrispondente al dovuto non è che un parziale riconoscimento del relativo diritto unitario e quindi ad essa non può attribuirsi l'effetto di sostituire al preesistente diritto un nuovo diritto, relativo alla parte non soddisfatta del trattamento dovuto per legge, che abbia un proprio diverso regime di prescrizione. Ne consegue che la prescrizione quinquennale dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL - , ora dall'INPDAP - prevista dall'art. 19 del R.D. 2 novembre 1933 n. 2418 e decorrente dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla cessazione dal servizio entro cui l'ente deve provvedere alla liquidazione d'ufficio dell'indennità premio di servizio, si computa dalla medesima data anche per quanto riguarda la quota di integrazione a cui l'interessato abbia diritto per l'inefficacia dell'opzione ex art. 3 della legge 14 giugno 1974 n. 303 per il trattamento relativo all'ente di provenienza, in quanto in concreto quest'ultimo non è di maggiore favore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)