Sez. L, Sentenza n. 1267 del 03/02/1995 (Rv. 490255 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio e rivalutazione relativa - Prescrizione - Termine quinquennale ex art. 19 R.D. n. 2418 del 1933 - Sopravvenienza della legge n. 158 del 1968- Influenza - Esclusione - Decorrenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Il termine prescrizionale relativo al diritto all'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo), come pure alla rivalutazione monetaria relativa al suddetto diritto - la quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, costituisce una componente essenziale del credito previdenziale, ovvero un tutt'uno con questo - è quello quinquennale ai sensi dell'art. 19 R.D. 2 novembre 1933 n. 2418, il quale non è stato abrogato, né espressamente né tacitamente, dalla legge 8 marzo 1968 n. 152 che, pur ridisciplinando la materia, non detta alcuna norma sulla prescrizione e stabilisce, all'art. 19, l'abrogazione solo delle norme in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina; detto termine decorre dal primo giorno successivo all'inutile decorso dei 120 giorni (previsti dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533) dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenere l'indennità premio di servizio; nel caso poi di diritto alla riliquidazione della suddetta indennità derivante da una nuova disposizione legislativa, il termine decorre dal primo giorno successivo all'inutile decorso dei 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, ove questa non preveda una specifica istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)