Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 13/04/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 216754 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti - Emessi da g.i.p. e tribunale monocratico o collegiale - Provvedimento del g.i.p. divenuto irrevocabile per ultimo - Appartenenza, per tutti, della competenza al g.i.p. - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di competenza all'esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da eseguire, dalla circostanza che l'art. 206 D. Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare il comma quarto dell'art. 665 cod. proc. pen., si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale, attribuendola a quest'ultimo, ma non incidendo direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest'ultimo in composizione monocratica o collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest'ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal Tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)