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Sez. 1, Sentenza n. 3613 del 14/06/1982 (Rv. 421579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA ESECUTIVA - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA ESECUTIVA - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'esecuzione spontanea, da parte del soccombente, di una sentenza esecutiva non comporta, nonostante la Mancanza di un'espressa riserva, acquiescenza che escluda la proponibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., poiché non implica necessariamente il proposito di non contrastare gli effetti giuridici posti da una determinata situazione, né si sostanzia in un atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, trovando invece sufficiente giustificazione nel riconoscimento della semplice pretesa della parte vittoriosa di ottenere l'immediata esecuzione del comando giuridico contenuto nella sentenza esecutiva. (Conf 492/82, mass n 418185; (Conf 6739/81, mass n 417622; (Conf 208/81, mass n 410615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)