Sez. L, Sentenza n. 6739 del 19/12/1981 (Rv. 417622 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI UNA SENTENZA ESECUTIVA DI DIRITTO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI UNA SENTENZA ESECUTIVA DI DIRITTO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esecuzione, anche spontanea, data dal soccombente ad una sentenza esecutiva di diritto non costituisce acquiescenza, perché non è incompatibile con la volontà d'impugnare, potendo avere, tra l'altro, il fine di evitare l'Onere di ulteriori spese e trovando, comunque, sufficiente giustificazione nel riconoscimento della semplice pretesa della parte vittoriosa di ottenere l'immediata esecuzione del comando giuridico contenuto nel titolo (nella specie costituito, a norma dell'art. 431, secondo comma, cod. proc. civ. nuovo testo, dal solo dispositivo della sentenza di condanna); pertanto, una tale spontanea esecuzione, anche se non accompagnata da riserve, non dimostra affatto la volontà della parte di accettare la pronuncia. (Conf 4476/80, mass n 408350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)