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Sez. 1, Sentenza n. 3122 del 16/02/2005 (Rv. 580472 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione degli onorari - Relativo procedimento - Competenza - Della Corte di cassazione - Esclusione - Del giudice di rinvio o di quello della sentenza passata in giudicato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580472-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo il regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore officiato del gratuito patrocinio, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (a seguito dell'esito del giudizio di cassazione), così come prevedeva la norma dell'art. 15 -quattuordecies della legge n. 217 del 1990, atteso che la circostanza che nell'art. 82 del D.Lgs. n. 113 del 2002 (riprodotto nell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta, deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione nelle forme della legge n. 794 del 1942, dinnanzi al Tribunale o alla Corte d'appello, è inconcepibile che l'opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione possa svolgersi dinnanzi ai giudici di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 art. 82, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 quaterdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)