Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 02/12/2004 (Rv. 578720 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione degli onorari - Relativo procedimento - Competenza - Della Corte di Cassazione - Esclusione - Del giudice di rinvio o di quello della sentenza passata in giudicato - Sussistenza - Fondamento. .
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato secondo il regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sull'istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (a seguito dell'esito del giudizio di cassazione), così come prevedeva la norma dell'art. 15-quattuordecies della legge n. 217 del 1990, atteso che la circostanza che nell'art. 82 del D.Lgs. n. 113 del 2002 (riprodotto nell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta (al contrario di quanto risulta nell'art. 83, relativo alla liquidazione del compenso per l'attività agli ausiliari ed ai consulenti tecnici di parte) deve ritenersi frutto - in base ad un'interpretazione ragionevole e costituzionalmente corretta - di un mero errore di scomposizione dello stesso art. 15-quattuordecies, che nella redazione del testo unico, di cui al citato D.Lgs. n. 113 risulta appunto distinto nelle due disposizioni dell'art. 82 e dell'art. 83, delle quali si impone una lettura unitaria.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)