Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 25/07/2006 (Rv. 591172 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione degli onorari - Relativo procedimento - Competenza - Della Corte di cassazione - Esclusione - Del giudice del rinvio o di quello della sentenza passata in giudicato - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo il regime di cui al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, deve ritenersi che la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore officiato del gratuito patrocinio, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetti al giudice di rinvio o a quello la cui pronuncia è divenuta irrevocabile a seguito dell'esito del giudizio di legittimità ed al quale, quindi, l'interessato ha l'onere di presentare istanza, così come prevedeva la norma contenuta nell'art. 15-quattuordecies della legge 30 luglio 1990, n. 217, giacché la circostanza che nell'art. 82 del citato d.lgs. n. 113 del 2002 (riprodotto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta, deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione nelle forme della legge 13 giugno 1942, n. 794 dinanzi al tribunale o alla corte d'appello, è inconcepibile che l'opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione possa svolgersi dinanzi ai giudici di merito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)