Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 28/02/1992 (Rv. 475998 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere | Termine legale ex art. 71 legge n. 392 del 1978 - Scadenza - Ulteriore permanenza del conduttore nell'immobile - Rapporto di mero fatto - Configurabilità - Intimazione di licenza per finita locazione - Ammissibilità - Cessazione del rapporto predetto - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere
Poiché lo spirare del termine legale stabilito dall'art. 71 della legge n. 392 del 1978 per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti per uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della detta legge e non soggetti a proroga, comporta la cessazione del rapporto senza necessità di disdetta, la permanenza del conduttore nell'immobile dopo la scadenza del predetto termine dà luogo ad un rapporto di mero fatto che il locatore può fare cessare in ogni momento, intimando licenza per finita locazione, salvo che non sia accertata la tacita rinnovazione del contratto, che non può, però, essere desunta dalla sola circostanza della mera accettazione dei canoni per il periodo successivo alla scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)