Sez. 3, Sentenza n. 10706 del 02/12/1996 (Rv. 500953 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | ConfigurabilitĂ - Condizioni.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dalla sola circostanza della permanenza del locatario nell'immobile oltre la scadenza del termine e dalla mera accettazione di canoni per il periodo successivo alla scadenza, occorrendo che detti fatti siano corroborati da comportamenti inequivoci delle parti atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto locatizio, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti da eventuali precedenti intimazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)