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Sez. 3, Sentenza n. 10706 del 02/12/1996 (Rv. 500953 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | ConfigurabilitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500953-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dalla sola circostanza della permanenza del locatario nell'immobile oltre la scadenza del termine e dalla mera accettazione di canoni per il periodo successivo alla scadenza, occorrendo che detti fatti siano corroborati da comportamenti inequivoci delle parti atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto locatizio, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti da eventuali precedenti intimazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)