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Sez. 3, Sentenza n. 8754 del 25/10/1994 (Rv. 488237 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Scadenza dei termini - Permanenza del conduttore - Costituzione di un rapporto di mero fatto - Configurabilità - Tacita rinnovazione del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488237-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, ad uso diverso da quello abitativo, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, la permanenza del conduttore nell'immobile, dopo la cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli artt. 67 e 71 (rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga), dà luogo ad un rapporto di mero fatto durante il quale il locatore ha diritto al pagamento del canone di locazione nella misura legalmente dovuta, senza che detta permanenza, unita a detto pagamento, comporti di per sè una tacita manifestazione di volontà di rinnovare il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)