Sez. L, Sentenza n. 2213 del 28/03/1986 (Rv. 445367 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DISDETTA - NEGOZIO RECETTIZIO - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DISDETTA - NEGOZIO RECETTIZIO - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO.*
La disdetta che il datore di lavoro può dare al lavoratore apprendista al termine del periodo di apprendistato (in difetto della quale l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore) è qualificabile come negozio recettizio che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione di recesso del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore. (V 6034/84, mass n 437707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 18, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)