Sez. L, Sentenza n. 6040 del 22/11/1984 (Rv. 437707 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - FRAZIONAMENTO "PRO QUOTA" - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI NEL GIUDIZIO INSTAURATO PER IL PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - MANCATO APPELLO DI TALUNO DEGLI EREDI AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA NEI LORO CONFRONTI - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE AD ESSI DEL GRAVAME PROPOSTO DA ALTRI COEREDI - IRRILEVANZA - CHIAMATA IN CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - FRAZIONAMENTO "PRO QUOTA" - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI NEL GIUDIZIO INSTAURATO PER IL PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - MANCATO APPELLO DI TALUNO DEGLI EREDI AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUESTA NEI LORO CONFRONTI - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE AD ESSI DEL GRAVAME PROPOSTO DA ALTRI COEREDI - IRRILEVANZA - CHIAMATA IN CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius fra i vari aventi causa, con la conseguenza che (al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali) il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile ed in ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento non si determina litisconsorzio necessario, di tutti gli eredi del defunto debitore, né in primo grado né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause. Pertanto, ove taluni degli eredi presenti nel giudizio di primo grado non propongano appello avverso la sentenza di condanna, ne deriva il passaggio in giudicato di questa nei loro confronti, senza che vi sia di ostacolo l'avvenuta notificazione anche ad essi del gravame proposto da altri coeredi - trattandosi di una mera denuntiatio litis, inidonea ad attribuire la qualità di parti ai non impugnanti - e senza necessità di disporre la chiamata di questi ultimi per integrazione del contraddittorio. (V 5372/81, mass n 416089; (V 1281/77, mass n 384971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 752, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)