Sez. 3, Sentenza n. 17184 del 14/10/2015 Ud. (dep. 27/04/2016) Rv. 266754 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declararoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Pena applicata in misura prossima al minimo in ragione della ritenuta "lieve" entità del reato - Preclusione - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata, dal giudice dell'impugnazione, in presenza di una sentenza di condanna che si sia limitata ad operare una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicchè non può essere confusa con le ipotesi di "speciale" o "particolare" o "lieve" entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)