Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017 Ud. (dep. 09/11/2017) Rv. 271262 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Porto di oggetti atti ad offendere - Esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto - Riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto ex art. 4 della legge n. 110 del 1975 - Possibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)