diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 46255 del 18/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268481 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Attenuante di cui all'art.323 bis cod.pen. - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268481-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis cod.pen. non è incompatibile con l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la circostanza attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)