Sez. 3, Sentenza n. 7221 del 02/12/2010 Cc. (dep. 25/02/2011) Rv. 249523 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Conseguimento mediante la procedura del silenzio/assenso - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio estingue il reato previsto dall'art. 1 - sexies, legge 8 agosto 1985, n. 431 ove si tratti di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio - assenso nel caso in cui le opere abbiano comportato un aumento di superficie e/o di volume. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, trova applicazione il comma ottavo e non il comma settimo dell'art. 39 della legge citata).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 n. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)