Sez. 3, Sentenza n. 7543 del 04/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 214215 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 -.Autorizzazione paesaggistica - Ottenibilità con la procedura del silenzio assenso - Esclusione - Ragione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La autorizzazione paesaggistica prevista per la estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 in caso di realizzazione di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso che il comune, subdelegato alla emissione del parere prescritto dall'art. 32 legge 47 del 1985 lo abbia espresso in senso favorevole, comunicandolo alla sovraintendenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha osservato che la Regione Puglia aveva subdelegato ai comuni, con legge regionale, la emissione del parere da comunicare alla autorità amministrativa competente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 82, comma 9, del D.P.R. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. 312 del 1985, che prevede un termine perentorio per il rilascio o il diniego di autorizzazione, ma che la stessa legge prevede che decorso inutilmente il termine, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al Ministro; ciò escludendo la formazione del silenzio assenso).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)