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Sez. L, Sentenza n. 5159 del 07/10/1982 (Rv. 423028 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ - STATUIZIONE SULLE SPESE CONSEGUENTI A DETTA DICHIARAZIONE - PRONUNCIA SUL MERITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423028-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ - STATUIZIONE SULLE SPESE CONSEGUENTI A DETTA DICHIARAZIONE - PRONUNCIA SUL MERITO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La dichiarazione di litispendenza, pur non costituendo stricto sensu una vera e propria pronuncia d'incompetenza del giudice adito, deve ritenersi a questa equiparata nella disciplina concreta, sicché la relativa sentenza è impugnabile solo con il regolamento di Competenza non potendo considerarsi pronuncia sul merito neanche nelle controversie promosse per ottenere prestazioni previdenziali - sempreché non abbia implicato un giudizio di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa (art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ.) - la statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo. (Conf 6032/80, mass n 409803).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)