Sez. 2, Sentenza n. 3331 del 06/04/1987 (Rv. 452379 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - CONVERSIONE IN RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Un regolamento di Competenza inammissibile perché proposto contro sentenza del conciliatore (art. 46 cod. proc. civ.) può convertirsi in ricorso ordinario per Cassazione, proponibile anche per violazione di norme sulla Competenza ex art. 360 n. 2 cod. proc. civ., sempre che presenti tutti i requisiti formali di tale mezzo di impugnazione compreso quello della sottoscrizione da parte di avvocato patrocinante in Cassazione e munito di procura speciale (art. 365 cod. proc. civ.) ed il ricorrente non abbia espresso in modo inequivocabile la propria volontà di proporre istanza di regolamento con dichiarata esclusione del ricorso ordinario. (V 2188/85, mass n 440069; (V 5159/82, mass n 423028; (V 2298/82, mass n 420176; (V 2201/82, mass n 420070).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)