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Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 12/07/1984 (Rv. 436057 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE, EX ART. 39 COD. PROC. CIV., NEL CASO DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436057-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE, EX ART. 39 COD. PROC. CIV., NEL CASO DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LIMITI.*

Il provvedimento con cui il giudice, rilevata la pendenza di analogo giudizio fra gli stessi litiganti, precedentemente instaurato innanzi ad un giudice diverso, rimette le parti innanzi al medesimo, accordando loro un termine per riassumervi la causa, è impugnabile con regolamento di Competenza soltanto per la parte concernente l'affermazione della litispendenza, che configura una statuizione sulla Competenza in senso lato, e non anche per la parte - configurante un mero error in procedendo - in cui, invece di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, dispone la rimessione predetta e la fissazione di un termine per la riassunzione. (V 5555/83, mass n 430498; (V 5159/82, mass n 423028; (V 4207/78, mass n 393834).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)