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Sez. L, Sentenza n. 11935 del 18/11/1995 (Rv. 494692 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Prescrizione - Termine annuale ex art. 6, sesto comma, legge n. 138 del 1943 - Applicazione nei confronti degli autoferrotranvieri - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494692-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Il termine di prescrizione annuale, fissato dall'art. 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (istitutiva dell'ente poi denominato I.N.A.M.), e relativo alle prestazioni previdenziali previste dalla stessa legge (e quindi anche all'indennità di malattia), si applica, in mancanza di norme speciali, anche agli autoferrotranvieri, atteso che, ai sensi dell'art. 38 della legge citata, che prevedeva la fusione nello stesso ente di tutte le casse con funzioni di assistenza malattia per i lavoratori, anche le casse di soccorso per gli autoferrotranvieri si fusero nel suddetto ente che succedette quindi a queste nei loro rapporti obbligatori con i lavoratori; lo stesso regime prescrizionale continua ad applicarsi anche dopo che, a seguito della soppressione dell'I.N.A.M., l'I.N.P.S. è divenuto titolare delle posizioni debitorie dell'istituto nei confronti dei lavoratori assicurati con enti e casse soppresse (nonché creditore per i relativi contributi assicurativi).

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)