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Sez. L, Sentenza n. 8660 del 21/10/1994 (Rv. 488205 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Prescrizione - Termine annuale ex art. 6, sesto comma, legge n. 138 del 1943 - Applicazione nei confronti degli autoferrotranvieri - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488205-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Il termine di prescrizione annuale, previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138, concernente l'azione per conseguire le prestazioni previste dalla legge stessa (in particolare, l'indennità di malattia) si applica, in mancanza di norme speciali in tema di prescrizione, anche nei confronti degli autoferrotranvieri, atteso che, ai sensi dell'art. 38 della legge citata, istitutiva dell'ente successivamente denominato "Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (I.N.A.M.), che prevedeva la fusione nell'ente costituendo, senza alcuna distinzione, delle casse ed enti che adempivano funzioni di assistenza malattia per i lavoratori, anche la cassa di soccorso istituita ai sensi del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 è stata interessata da tale fusione - con effetto alla data del 1 gennaio 1943, fissata dall'art. 1 del R.D. 6 maggio 1943 n. 400 - ed atteso altresì che, a seguito della fusione, l'I.N.A.M., succedendo agli enti incorporati in tutte le situazioni giuridiche attive e passive, li ha sostituiti nei confronti delle corrispondenti categorie di lavoratori quale creditore dei contributi e debitore delle prestazioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Regio Decr. 06/05/1943 num. 400 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)