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Sez. U, Sentenza n. 1962 del 20/06/1972 (Rv. 359074 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORMATIVA EDILIZIA - INTERESSI D'ORDINE GENERALE - INTERESSI DEI PRIVATI - RISPETTIVA CONFIGURABILITA DI INTERESSI LEGITTIMI E DI DIRITTI SOGGETTIVI - DOPPIA TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA DI PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359074-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - NORMATIVA EDILIZIA - INTERESSI D'ORDINE GENERALE - INTERESSI DEI PRIVATI - RISPETTIVA CONFIGURABILITA DI INTERESSI LEGITTIMI E DI DIRITTI SOGGETTIVI - DOPPIA TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE DELLA NORMA DI PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE.*

Gli interessi d'ordine generale, in funzione dei quali e predisposto il procedimento per l'Esercizio del potere, conferito alla pubblica amministrazione, di provvedere alla disciplina dell'assetto edilizio dei centri abitati, non sono equiparabili agli interessi alla cui regolamentazione sottendono i precetti espressi nell'atto. Solo in relazione ai primi non puo configurarsi lesione diversa dall' interesse legittimo alla compiutezza del procedimento tramite il quale l'Esercizio del potere si realizza. Viceversa, problemi distinti si pongono in ordine alla menzionata seconda categoria d'interessi, con riguardo alla consistenza ed alla sussistenza dei precetti. Sotto il primo aspetto, ove essi incidano, mediante norme di comportamento, obblighi e prescrizioni, su posizioni giuridiche soggettive - i- via diretta o per il tramite del provvedimento concreto attuativo - puo effettivamente introdursi un problema di riparto della giurisdizione od anche di doppia tutela (con riguardo alla essenza delle posizioni soggettive incise nei vari momenti dell'iter procedimentale ed all'attualita dell'interesse ad impugnare). Sotto il secondo aspetto, invece, il problema attiene non gia alla pertinenza, bensi allo Esercizio della giurisdizione; ed a tal fine rientra nel potere - dovere di qualsiasi giudice la identificazione della norma di previsione, quale operazione logicamente pregiudiziale al giudizio di aderenza della fattispecie sulla quale e chiamato a giudicare. (V 1564'70, mass n 347446; 1185'70, mass n 346801).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)